Divieto di transito
UN ARTICOLO APPARSO SU “SETTE” di REPUBBLICA
POLITICA E INQUINAMENTO
“CARO VELTRONI , LASCI CIRCOLARE LE NOSTRE 500 BIPARTISAN”
La giunta capitolina ha esteso i blocchi per le auto non catalitiche: compresa la celebre utilitaria. Ma nel Palazzo sono in molti ad averne una, e a mobilitarsi.
Dopo tre mesi di tira e molla, la giunta Veltroni è riuscita a far passare la delibera che vieta l’accesso a tutte le auto non catalitiche all’interno del passante ferroviario romano. Non soltanto nel centro storico quindi, ma in gran parte della capitale, da ora in poi non potranno più accedere le vecchie auto che non possono montare la marmitta catalitica e nemmeno essere convertite all’utilizzo del gas. Tra le vittime sono rientrate le storiche Fiat 500 che hanno tra i loro estimatori numerosi attori e politici. E proprio da questi ultimi, che grazie al vecchio modello riuscivano a incuriosire fotografi e giornalisti e a ottenere un po’ di visibilità in più,sono arrivate le più vibranti proteste tanto che si parla di una sospensione del Divieto almeno per il fine settimana quando, guarda caso, questi vecchi mezzi vengono utilizzati più per lo struscio che per reali improrogabili necessità. Ma chi sono i possessori di amatissime Fiat 500nel Palazzo? Da una verifica delle denuncia dei redditi, si tratta del più classico dei partiti trasversali che va dall’ex presidente del Senato Nicola Mancino (ne possiede una bianca del 1968) al capogruppo di An alla Camera Ignazio LA Russa (1974),che la usa soprattutto a Milano ma ogni tanto fa un giro anche per le vie di Roma. E poi il ministro per gli Italiani all’estero Mirko Tremaglia (modello del 1972) il sottosegretario all’Economia Mario Baldassarri (1967), i deputati Giuliano Pisapia (Prc, 1969), Antonio Cabras (Ds, 1972), Piergiorgio Massida ( Fi, 1968), ed Eugenio Riccio (An,1969). Tra i Senatori Alberto Maritati (Margherita, 1974), Renzo Gubert (Cdu, 1969) Massimo Brutti (Ds, 1966),Denis Verdini(1971)e Alberto Zorzoli (1968) di Forza Italia. Riuscirà il partito delle 500° ottenere da Veltroni, anche lui fedele al fascino de retrò,il permesso per lo truscio?
Antonio Calitri
Carlo Abarth
Dietro la storia dei prodotti industriali c’è la storia degli uomini che li hanno creati. Conoscerla aiuta a capire il nostro tempo
Karl Abarth nasce a Vienna il 15 novembre 1908, da Dora e Karl Senior. A undici anni, dimostrando carattere e coraggio, sfida gli amici con il suo monopattino dipinto di rosso, ma non vince perché i compagni di giochi sono più grandi. Allora ha la brillante idea di tagliare la cinghia dei pantaloni per fissarla alle ruote che così superano di gran lunga quelle di “serie” per aderenza e scorrevolezza. L’elaborazione sembra un segno del destino e consente a Karl di vincere. Egli resta a Vienna con la mamma quando il padre va a Merano per gestire l’albergo del nonno, il “Sonne”, e diventa cittadino italiano. A quindici anni, alto e robusto, corre in bicicletta mostrando buone doti. A scuola riesce bene nelle materie che richiedono estro e fantasia, soprattutto in disegno. A sedici anni provando la moto di un amico finisce contro un muro. Nessun problema : in Karl è già nata la passione per i motori la meccanica e le riparazioni. Nelle ore libere ha appreso i rudimenti della tecnica in un’officina specializzata in lavorazione di precisione. A diciannove anni lavora presso la squadra corse di un costruttore di moto,poi diventa collaudatore. Nel 1927 costruisce una moto con pezzi di varie marche. Nel 1928 lo invitano a correre il Gran Premio d’Austria: segna il miglior tempo in prova,ma in gara si ritira. Vince poco dopo a Salisburgo. Ora è una promessa del motociclismo. Intanto muore la madre e con l’eredita Karl avvia la costruzione di carrozzini per moto. Nel 1934 sfida l’Orient Express, all’andata perde per 15 minuti ma al ritorno batte il treno e ne ricava una grande pubblicità. Dal 1934 al 1938 corre in sidecar da professionista e vince spesso perché nel 1935 inventa un carrozzino snodato. Nel 1934 si sposa. Nel 1938 gareggia per i colori italiani perché figlio di cittadino italiano. Nel 1939 un incidente a Lubiana stronca la sua brillante carriera. Resta in Jugoslavia dove trasforma motori per farli funzionare a carbonella, il combustibile del periodo bellico. Nel 1945 raggiunge il padre a Merano e cambia il nome in Carlo. Commercia in tappeti fino al 1946, quando riprende i contatti con l’amico “Ferry” Porche, figlio del progettista Ferdinand, che lo chiama nel gruppo di tecnici che rappresenta in Italia il celebre studio tedesco. Con lui c’è Rudolph Hruschka, ingegnere di valore. Gestiscono il progetto di un’auto da Gran Premio per l’industriale torinese Pietro Dusio, titolare della Cisitalia. I profitti del progetto servono per liberare Ferdinand Porsche prigioniero in Francia, Abarth partecipa personalmente alle trattative. La Cisitalia costruisce in serie la D 46 monoposto e le 202 Sport e GT che hanno in comune il successo e il motore Fiat “1100”. Ma gli enormi costi della 360 Gran Prix minano le finanze di Dusio. Abarth se ne và ottenendo come liquidazione, le 204 Sport costruite sotto la sua direzione, con alcune casse di ricambi. In una cassa c’è una marmitta che l’ingegner Giovanni Sovanuzzi ha studiato osservando il silenziatore di una pistola. Sarà il cavallo di battaglia della Società Abarth & C. che si costituisce il 31 marzo 1949 in via Don Minzioni 9 a Bologna. Lo stemma della società è lo Scorpione, segno zodiacale di Carlo. Il 15 aprile 1949 a Torino nasce la Squadra Carlo Abarth che schiera nelle competizioni le 204. Il 10 aprile 1950 Tazio Nuvolari vinse la Palermo – Monte Pellegrino con una Cisitalia – Abarth 204. E’ la consacrazione dello Scorpione nelle corse, ma Carlo, da buon imprenditore sa che bisogna impegnarsi nella produzione, delle marmitte, nel 1950 ne venderà più di 1000 unità. Il 9 aprile1951 trasferisce la sede da Bologna a Torino, in via Trecate 10, i rapporti con la Fiat diventano cordiali. Nel 1956 a suggello della qualità,gli scarichi Abarth equipaggiano le Ferrari ufficiali, a fine anno le marmitte vendute superano le centomila. Intanto l’affermazione della Fiat 600 offre ad Abarth l’opportunità di trasformare con sapienti ritocchi l’utilitaria torinese nella 750cc, la piccola”bomba” concepita, prodotta e collaudata con rigore industriale, le vittorie sportive non si contano. Dalla 750 nasce una GT carrozzata Zagato, la la prima di una serie di auto da corsa sempre più sofisticate che culmina nel possente prototipo 6000 a 12 cilindri e nelle agili 2000 che vincono il Campionato Europeo Marche. Nel luglio 1957 nasce la Fiat Nuova 500. Abarth.la elabora e nel 1958 stabilisce vari record internazionali. Nello stesso anno trova una sede più ampia in corso Marche 38. Nel 1961dalla Fiat 600 D nasce la Fiat-Abarth 850TC che amplia il successo sportivo e commerciale della Casa. Tutti vogliono “abarthizzare” la propria auto. Gli appassionati della Fiat 500 dovranno però attendere il 1963 per vedere la Fiat-Abarth 595 che, con le sue derivate,è l’oggetto di questo sito. Nel 1967 un anno di crisi internazionale, la Fiat acquista il 50% della Ferrari, nel marzo 1968 acquista l’Autobianchi, in ottobre rileva la Lancia, Abarth resiste. Nel 1971 progetta e costruisce le monoposto “Formula Italia” e presenta l’Autobianchi A112 Abarth. L’attività ferve, i dipendenti sono quasi 200 e la produzione delle marmitte si attesta sulle 200.000 unità annue. Ma l’aggravarsi della crisi internazionale costringe Abarth a cedere alle offerte della Fiat che, il 15 ottobre 1971, rileva la Casa dello Scorpione, nel cui listino-auto il modello principale è la Fiat “595” con le sue derivate. Carlo lavora ancora qualche anno come consulente per la casa torinese, poi torna a Vienna per godersi la meritata pensione. Ma, alla soglia dei settantun’anni, la sua forte tempra cede a un male incurabile. E’ il 24 ottobre 1979,una data ancora sotto il segno dello Scorpione.
Cinture di sicurezza
Articolo sulle cinture
Circolare Ministero Trasporti sui dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1. (23/06/2000)
Come già comunicatovi precedentemente il Dipartimento dei Trasporti Terrestri ribadisce con circolare del 22.6.2000 (pubblicata di seguito) l’obbligatorietà dei dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1.
In essa si conferma che l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori; per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15.61976, siano predisposti sin dall’origine con specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate o nella Direttiva relativa agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE), ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n0 14 “Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture”, entrato in vigore in Italia il 15.61976 (circolare DC. n0 76/77 del 9.12.1977.
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre
Segreteria Tecnica
CIRCOLARE N. B53/2000/MOT
Prot. n. 06041UT27/CG(C)
Roma, 22 giugno 2000
OGGETTO: Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria Ml.
Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed Operatori ex articolo 80 Codice della Strada ripropongono a questione concernente l’obbligatorìetà dell’applicazione dei dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria Ml, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.
Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell’articolo 72. comma 2 del codice della Strada, debbono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se “predisposti sin dall’origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti. Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie dì cui all’articolo 232 del Codice della Strada, in quanto, com’è noto, la materia di specie è in regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell’ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.
Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione del disposto dell’articolo 72, comma 2. del Codice della Strada espressi nella circolare DC. IV n. DG n. 271/93 del 30 novembre 1993, dal momento che le caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenuta o nelle Direttive relative agli ancoraggi (dada 76/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 “Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture” entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (Circolare D.G n. 76/77 del 9 dicembre 1977).
Si conferma, pertanto, che l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria Ml che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall’origine con specifici punti di attacco.
Si intendono abrogate le Circolari ministeriali DC. n. 152/88 dei 30 settembre 1988 e n. DC. n. 271193 del 30 novembre 1993, nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.
IL DIRETTORE DELL’UNITA Dl GESTIONE
Dott. lng. Ciro Esposito
Dalla circolare del 22/09/2000 emessa dal Ministero dei Trasporti relativa ai dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1” dove si stabilisce l’obbligatorietà sia per i posti anteriori sia per quelli posteriori) per tutti i veicoli immatricolati dal 15/06/1976. Soprattutto con l’introduzione della patente a punti oltre alla multa sono previsti anche cinque punti in meno per il conducente che non l’indossa). Sul sito www.Aci.it viene così specificato: “nelle vetture anziane le cinture sono obbligatorie anche quando non installate all’origine, se esistono gli attacchi”. L’unico modello è la Nuova 500 D sprovviste di attacchi) nessuno potrà contestare il mancato uso delle cinture. Per i modelli più recenti (F L, R) che hanno montato le cinture, queste andranno utilizzate per non incorrere in sanzioni. Noi comunque consigliamo a tutti i possessori di Fiat 500 modelli E L, R che sono predisposte all’installazione delle cinture di sicurezza fino dalla produzione) di installare ed utilizzare sempre le cinture onde evitare comunque possibili contestazioni. Stampate la circolare del 22 giugno 2000 in modo che possa essere portata in macchina ed esibita alle forze dell’ordine in caso di contestazione. Le cinture non sono inutili, possono salvare la vita in caso di incidente: il non ‘indossarle’ potrebbe costituire causa di contenzioso con le assicurazioni, non dimentichiamolo.
Circolare ministeriale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione DIVISIONE 2
PROT. N. 19277/23.25
Roma, 3 MARZO 2010
Alle Direzioni Generali Territoriali Settore Trasporti LORO SEDI
Agli Uffici Motorizzazione Civile LORO SEDI Ai CPA LORO SEDI
All’Assessorato ai Trasporti della Regione Sicilia - Direzione Trasporti Via Notarbartolo, 9 PALERMO Alla Provincia Autonoma di Trento Motorizzazione Civile Lungoadige S. Nicolò, 14 38100 TRENTO
Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige Rip.ne 38 Traffico e Trasporto Via Crispi, 8 BOLZANO
e p.c.
Al Ministero dell’Interno ROMA All’ACI Sede All’UPI Sede
All’Automotoclub Storico Italiano Villa Rey Strada Val San Martino Superiore, 27
10123 TORINO Al Registro Fiat Italiano Via Cesare Battisti, 2
10123 TORINO Al Registro Italiano Alfa Romeo c/o Alfa Romeo Centro Direzionale
20020 ARESE MI Al Registro Storico Lancia Corso Giovanni Agnelli, 200
10135 TORINO Alla Federazione Motociclistica Italiana Viale Tiziano, 70 00196 ROMA
OGGETTO: Veicoli di interesse storico e collezionistico.
PREMESSA
E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto ministeriale – di seguito indicato come “decreto” - concernente i veicoli di interesse storico e collezionistico. Il suddetto provvedimento disciplina i requisiti dei veicoli in argomento, così come classificati dall’articolo 60 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo codice della strada” (CdS), sia sotto il profilo dell’accertamento dell’adeguato modo di conservazione, richiesto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, concernente la “attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche, sia sotto il profilo della verifica delle prescrizioni di sicurezza richieste dall’articolo 215 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, recante “regolamento di esecuzione al Codice della strada”, per la loro circolazione su strada.
Il decreto, con le integrazioni riportate nelle presenti disposizioni – emanate in applicazione del decreto stesso – completa il quadro normativo di riferimento per i veicoli di interesse storico e collezionistico e reca, in particolare, disposizioni concernenti:
1) l’iscrizione di un veicolo in uno dei registri, di cui all’art. 60 del CdS, al fine di acquisire la qualifica di “veicolo di interesse storico e collezionistico”; 2) la riammissione alla circolazione dei veicoli precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta;
3) la revisione periodica.
La presente circolare fornisce le disposizioni complementari previste dal decreto e, al contempo, si prefigge di costituire un quadro organico dell’intera materia dei veicoli di cui trattasi, disciplinando le procedure operative anche per i casi che non rientrano nello specifico ambito di applicazione del decreto. A tali fini, si è ritenuto opportuno riportare, in primo luogo, i principi generali per la classificazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico e, specificare, per ognuno dei possibili casi, le relative procedure per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, per il rilascio dei documenti di circolazione e per gli adempimenti successivi.
1. PRINCIPI GENERALI
1.1 Qualificazione
Presupposti necessari per la qualificazione e la successiva classificazione di un veicolo di interesse storico e collezionistico sono: a) l’appartenenza del veicolo ad una delle categorie “motoveicoli e autoveicoli”, così come definite dagli articoli 53 e 54 del CdS, che di seguito si specificano:
- motocicli con o senza sidecar;
- tricicli (motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporto specifico e per uso
speciale);
- quadricicli, diversi da quelli leggeri;
- motoarticolati;
- autovetture;
- autoveicoli per trasporto promiscuo;
- autocarri;
- autoveicoli per trasporto specifico ed uso speciale;
- autocaravan;
- autobus;
- autotreni;
- autoarticolati;
b) data di costruzione precedente di almeno 20 anni a quella della richiesta di iscrizione in uno dei Registri, di cui all’articolo 60 del C.d.S.. Tale data è attestata dai Registri.
1.2. Iscrizione ai Registri e certificato di rilevanza storica e collezionistica La classificazione di “veicolo di interesse storico e collezionistico”, qualificabile come tale, è subordinata all’iscrizione in uno dei Registri di cui all’articolo 60, comma 4, del CdS: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI, di seguito denominati Registri.
I Registri rilasciano, previa verifica dei requisiti, il certificato di rilevanza storica e collezionista, di cui all’art. 4 del decreto, con i contenuti specificati nel fac-simile riportato all’allegato 1 dello stesso decreto.
Tale certificato è uno degli elementi caratterizzanti le disposizioni contenute nel decreto. Costituisce, infatti, un primo modello unificato per i
Registri soprattutto nei contenuti. Il certificato è suddiviso in diverse sezioni, nelle quali, a cura dei Registri, sono indicati:
- possessore del veicolo;
- dati di prima immatricolazione del veicolo, ove disponibili;
- data di costruzione del veicolo;
- dati generali ed identificativi del veicolo, nonché le relative caratteristiche tecniche;
- eventuali parti del veicolo sostituite non conformi a quelle originarie.
L’ultima sezione è dedicata all’annotazione delle dichiarazioni rilasciate dalle Ditte di autoriparazione, più dettagliatamente descritte in seguito, acquisite dai Registri ai fini del rilascio del suddetto certificato di rilevanza storica e collezionistica. Inoltre, per i veicoli cancellati dal PRA o muniti di documenti non più validi per la circolazione, i Registri sono tenuti ad acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente l’iscrizione, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa della cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al luogo di rinvenimento dello stesso e alle modalità di conservazione.
1.3 Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione La qualificazione e l’iscrizione in uno dei registri costituiscono, come già specificato, i presupposti per la classificazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.
La loro circolazione su strada è, invece, subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione. Tale verifica si specializza, a seconda dei casi, in un mero controllo della persistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione (controllo periodico di revisione) ovvero in un accertamento di idoneità alla circolazione mediante visita e prova (articolo 75 CdS). L’accertamento tecnico, da effettuarsi tramite visita e prova, è finalizzato alla verifica dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data di costruzione dei veicoli stessi, nonché alla verifica dei dispositivi imposti da norme cogenti ai fini della circolazione. Per le verifiche e le relative competenze si rimanda ai contenuti dell’allegato II del decreto.
1. 4 Veicoli assoggettati a titolo autorizzativo E’ consentita l’ammissione alla circolazione di autocarri, autobus e complessi di veicoli, previa iscrizione in uno dei Registri, in difetto dei prescritti titoli autorizzativi per la circolazione e l’immatricolazione dei veicoli destinati al trasporto. Pertanto, ai fini dell’ammissione alla circolazione, fatti salvi i previsti accertamenti tecnici e quanto indicato nei paragrafi successivi, è sufficiente la presentazione della certificazione attestante l’iscrizione del veicolo in uno dei Registri, unitamente ad una dichiarazione del proprietario che attesti la utilizzazione del proprio veicolo solo a fini di collezionismo e non già per effettuare alcun tipo di trasporto. Si ritiene opportuno evidenziare che tali veicoli, qualora effettuino qualsiasi genere di trasporto, in qualsiasi quantità e a qualsiasi titolo, sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 82 e 88 del vigente Codice della Strada. Inoltre, gli autobus, privi di titolo, potranno circolare col solo conducente ed un accompagnatore, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti a sedere, indicati sulla carta di circolazione, in occasione di manifestazioni di veicoli di interesse storico e collezionistico, su percorsi prestabiliti. La manifestazione e relativo percorso dovranno essere preventivamente autorizzati dalle Autorità competenti. Ai fini della circolazione di tali mezzi, non sono peraltro richieste particolari formalità ed è quindi sufficiente tenere a bordo la certificazione di iscrizione in uno dei Registri e la carta di circolazione riportante:
- le generalità del proprietario;
- la classificazione “veicolo di interesse storico e collezionistico”;
- la portata nulla per gli autocarri e i rimorchi e, per gli autobus, l’utilizzazione dei posti alle condizioni di cui sopra;
- l’ agganciamento per targa nel caso di complessi di veicoli. Nelle more di allineamento delle procedure informatiche necessarie per la gestione e l’emissione delle carte di circolazione dei veicoli in esame, i singoli casi saranno definiti dagli UUMC in collaborazione con il CED, ivi compresa la possibilità di rinnovare e aggiornare la precedente carta di circolazione, qualora in possesso dell’interessato.
1.5 Revisione periodica
A norma dell’articolo 9 del decreto ed, in particolare, secondo quanto specificato nell’allegato III allo stesso decreto, i veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti a revisione periodica con cadenza biennale, secondo il consueto calendario: entro il mese di rilascio della carta di circolazione ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l’ultimo controllo di revisione, sempre che i veicoli non siano stati sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti alla idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 CdS.
I controlli tecnici da effettuare in sede di revisione sono specificati nel citato allegato III al decreto.
Si ritiene opportuno evidenziare che, fermo restando quanto stabilito dall’art. 80 del CdS in merito alla competenza per le revisioni periodiche in relazione alle categorie internazionali di appartenenza dei veicoli stessi, le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima dell’1° gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dagli
Uffici Motorizzazione Civile (UMC).
Tuttavia, tenuto della particolare categoria di veicoli di cui trattasi e al fine di ridurre gli eventuali disagi nei casi in cui sussiste l’obbligo di sottoporre i veicoli a revisione esclusivamente presso le sedi degli UMC, si dispone che i Registri, attraverso i propri Club o i propri esaminatori regionali, possono presentare ai competenti UMC richiesta di espletamento delle operazioni di revisioni dei veicoli, ai sensi della legge 1° dicembre
1986, n. 870, in una sede attrezzata secondo le modalità disciplinate dalla circolare D.G. n. 39/98 del 29 aprile 1998. Si evidenzia, in merito, che le richieste possono essere accolte nella misura in cui l’espletamento di dette operazione non costituisca impedimento o ritardo nell’attività istituzionale da svolgersi presso gli UMC, né eccessivo aggravio per gli operatori. Al fine dell’ottenimento delle prestazioni dovrà essere individuata l’adeguata sede attrezzata (privata) di svolgimento delle operazioni tecniche e i veicoli oggetto della seduta devono essere individuati per targa, intestatario e numero di iscrizione al Registro.
2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE
Si riportano di seguito le procedure per l’ammissione alla circolazione per le singole fattispecie che si prevede possano verificarsi. 2.1 veicoli muniti di regolari documenti di circolazione nazionali e mai dismessi dalla circolazione La classificazione nella categoria di interesse storico e collezionistico consegue unicamente all’iscrizione in uno dei Registri sopra indicati. Per tali veicoli sono fatti salvi i certificati di iscrizione già rilasciati o per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui trattasi, è già stata presentata domanda di iscrizione in uno dei Registri.
2.2 Veicoli non muniti di regolari documenti di circolazione nazionali e/o dismessi dalla circolazione
Sono rappresentativi di tali casi:
- veicoli radiati dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- veicoli di origine sconosciuta;
- veicoli nuovi mai immatricolati;
- veicoli provenienti dall’estero.
2.2.1 Veicoli radiati dal PRA
La radiazione di un veicolo dal PRA può riguardare le diverse motivazioni:
- d’ufficio;
- ritiro dalla circolazione e custodia in area privata;
- demolizione.
2.2.1.1 Veicoli radiati d’ufficio dal PRA
I veicoli radiati d’ufficio dal PRA sono oggetto delle disposizioni contenute nella circolare prot. N. 4437/M360 del 26 novembre 2003. I contenuti della citata circolare sono confermati fatte salve le seguenti integrazioni e modifiche: a) i Registri, ai fini del rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistico, devono acquisire:
- una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, al luogo di rinvenimento dello stesso, al luogo di conservazione del veicolo e alle modalità di conservazione.
b) il punto 10 della richiamata circolare n. 4437/M360, è sostituito dal seguente: “10. resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico e collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi di revisione. Pertanto, il rilascio dei documenti di circolazione è subordinato all’esito positivo della revisione da effettuarsi presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile”.
2.2.1.2 Veicoli radiati e custoditi in aree private, radiati per demolizione
a) Iscrizione al Registro
l’iscrizione al Registro è subordinata all’acquisizione di:
- una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa della cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al luogo di rinvenimento dello stesso e alle modalità di conservazione.
b) Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
La domanda di visita e prova, a norma dell’art. 75 del CdS, deve essere presentata, per i veicoli la cui data di costruzione è anteriore al 1° gennaio 1960, al competente Centro Prova Autoveicoli (CPA), per i veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960 al competente UMC. La competenza è stabilita secondo quanto previsto dall’art. 236 del Regolamento di esecuzione del CdS (…. omissis……presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia.) Alla suddetta domanda di visita e prova, compilata sul mod. TT 2119, devono essere, tra l’altro, allegati in visione:
- certificato di rilevanza storica e collezionistica;
- estratto cronologico rilasciato dal PRA o certificato di cancellazione, con indicazione, per i veicoli cancellati a partire dal 30 giugno 1998, del centro di raccolta presso il quale il veicolo è stato consegnato;
- eventuali documenti di circolazione originari ancora in possesso del richiedente;
- dichiarazione circa l’eventuale possesso delle targhe originali.
La visita e prova è condotta in base a quanto specificato nell’allegato II del decreto.
Per le operazioni che rientrano nella sua specifica competenza il CPA, subordinatamente all’esito positivo della visita e prova, emette il certificato di approvazione allegando copia autentica della documentazione prodotta unitamente alla domanda e prima specificata.
c) rilascio dei documenti di circolazione
Il competente UMC, sulla base degli esiti positivi della visita e prova dallo stesso effettuata ovvero sulla scorta del certificato di approvazione emesso dal CPA, rilascia i documenti di circolazione e le targhe secondo le modalità di cui all’art. 93 del Codice della strada, annotando nelle righe descrittive “veicolo di interesse storico e collezionistico, iscritto al n. …… del Registro…(specificare)”, acquisisce agli atti, in allegato alla domanda, le copie dei documenti sopra citati. Può accadere che il richiedente la riammissione alla circolazione sia in possesso dei documenti di circolazione originari e/o delle targhe. Nel caso di possesso delle targhe originarie, la riammissione alla circolazione può essere effettuata, a richiesta dell’interessato, con la riattivazione dello targa originale. Il documento di circolazione originale, se presente, è aggiornato, oltre che in relazione ai dati dell’intestatario, con l’annotazione “veicolo di interesse storico collezionistico, iscritto al n. …… del Registro…, riammesso alla circolazione in data ……….” L’annotazione è apposta manualmente, ovvero, qualora disponibili le procedure meccanografiche, con la stampa di apposita etichetta.
Nel caso di possesso dei soli documenti di circolazione, si procede alla reimmatricolazione con l’emissione di nuovi documenti di circolazione e nuove targhe. I documenti originali possono essere restituiti all’interessato, previa annotazione “non valido ai fini della circolazione”
d) adempimenti successivi da parte dell’UMC Limitatamente ai veicoli radiati per demolizione a partire dal 30 giugno 1998, l’UMC invia comunicazione dell’avvenuta riammissione alla circolazione al competente organo di Polizia provinciale (competenza territoriale in relazione alla sede del centro di raccolta - desumibile dal certificato di cancellazione - presso il quale è stato consegnato il veicolo), per gli eventuali successivi accertamenti e adempimenti di competenza.
2.2.2. Veicoli di origine sconosciuta
a) Iscrizione al Registro
l’iscrizione al Registro è subordinata all’acquisizione di:
- una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, alla data e al luogo di rinvenimento dello stesso, al luogo e alle modalità di conservazione.
b) Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
La domanda di visita e prova, a norma dell’art. 75 del CdS, deve essere presentata, per i veicoli la cui data di costruzione è anteriore al 1° gennaio 1960, al competente Centro Prova Autoveicoli (CPA), per i veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960 al competente UMC. La competenza è stabilita secondo quanto previsto dall’art. 236 del Regolamento di esecuzione del CdS. Alla suddetta domanda di visita e prova, compilata sul mod. TT 2119, deve essere, tra l’altro, allegato in visione:
- certificato di rilevanza storica e collezionistica;
La visita e prova è condotta in base a quanto specificato nell’allegato II del decreto. Per le operazioni che rientrano nella sua specifica competenza il CPA, subordinatamente all’esito positivo della visita e prova, emette il certificato di approvazione allegando copia autentica della documentazione prodotta unitamente alla domanda e prima specificata.
c) rilascio dei documenti di circolazione
10
Il competente UMC, sulla base degli esiti positivi della visita e prova dallo stesso effettuata ovvero sulla scorta del certificato di approvazione emesso dal CPA, rilascia i documenti di circolazione e le targhe secondo le modalità di cui all’art. 93 del Codice della strada, annotando nelle righe descrittive “veicolo di interesse storico e collezionistico, iscritto al n. …… del Registro…(specificare)”, acquisisce agli atti, in allegato alla domanda, le copie dei documenti sopra citati.
d) adempimenti successivi da parte dell’UMC l’UMC invia comunicazione dell’avvenuta riammissione alla circolazione ai competenti organi di Polizia per gli eventuali accertamenti di competenza sull’origine del veicolo.
2.2.3. Veicoli nuovi mai immatricolati
a) Iscrizione al Registro
l’iscrizione al Registro è subordinata all’acquisizione di: - una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, alla data e al luogo di rinvenimento dello stesso, al luogo e alle modalità di conservazione.
b) Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
La domanda di visita e prova, a norma dell’art. 75 del CdS, deve essere presentata, per i veicoli la cui data di costruzione è anteriore al 1° gennaio 1960, al competente Centro Prova Autoveicoli (CPA), per i veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960 al competente UMC. La competenza è stabilita secondo quanto previsto dall’art. 236 del Regolamento di esecuzione del CdS. Alla suddetta domanda di visita e prova, compilata sul mod. TT 2119, devono essere, tra l’altro allegati in visione:
- certificato di rilevanza storica e collezionistica;
- certificato di conformità o di origine del veicolo, in assenza del quale il veicolo è considerato di origine sconosciuta.
La visita e prova è condotta in base a quanto specificato nell’allegato II del decreto.
11
Per le operazioni che rientrano nella sua specifica competenza il CPA, subordinatamente all’esito positivo della visita e prova, emette il certificato di approvazione allegando copia autentica della documentazione prodotta unitamente alla domanda e prima specificata.
c) rilascio dei documenti di circolazione
Il competente UMC, sulla base degli esiti positivi della visita e prova dallo stesso effettuata ovvero sulla scorta del certificato di approvazione emesso dal CPA, rilascia i documenti di circolazione e le targhe secondo le modalità di cui all’art. 93 del Codice della strada, annotando nelle righe descrittive “veicolo di interesse storico e collezionistico, iscritto al n. …… del Registro…(specificare)”, acquisisce agli atti, in allegato alla domanda, l’originale del certificato di conformità o di origine e le copie degli altri documenti sopra citati.
2.2.4. Veicoli provenienti dall’estero
Rientrano in questa categoria i veicoli provenienti dall’estero muniti di regolari documenti di circolazione. In mancanza di quest’ultimi, i veicoli sono considerati di origine sconosciuta. I documenti di circolazione esteri ovvero la documentazione ritenuta equivalente in base alle vigenti disposizioni in materia di “nazionalizzazione” dei veicoli, assume il valore di certificazione di origine del veicolo. Pertanto, è da ritenersi idonea a tal fine anche la documentazione non più valida ai fini della circolazione nello Stato di origine. Si richiamano , nel caso di specie, le procedure amministrative vigenti in materia di nazionalizzazioni, ivi comprese quelle di natura fiscale.
a) Iscrizione al Registro
l’iscrizione al Registro è subordinata all’acquisizione di: - una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria;
12
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, indicando il luogo di conservazione del veicolo e le modalità di conservazione.
b) Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
Si specifica, innanzitutto, che a norma di quanto previsto dall’art. 7 del decreto, per i veicoli provenienti da Paesi della Comunità europea o dalla Spazio economico europeo, ivi compresi gli Stati ad essi assimilati, con documenti di circolazione validi ed in regola con il controllo periodico di revisione, valgono le procedure vigenti in materia di nazionalizzazione, con particolare riferimento ai casi in cui non è prescritta la visita e prova.
Per i casi previsti, tenuto conto di quanto specificato al precedente capoverso, la domanda di visita e prova, a norma dell’art. 75 del CdS, deve essere presentata, per i veicoli la cui data di costruzione è anteriore al 1° gennaio 1960, al competente Centro Prova Autoveicoli (CPA), per i veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960 al competente UMC. La competenza è stabilita secondo quanto previsto dall’art. 236 del Regolamento di esecuzione del CdS. Alla suddetta domanda di visita e prova, compilata sul mod. TT 2119, devono essere, tra l’altro allegati in visione:
- certificato di rilevanza storica e collezionistica;
- documentazione di origine del veicolo (documenti esteri);
La visita e prova è condotta in base a quanto specificato nell’allegato II del decreto. Si specifica che i veicoli di provenienza da Paesi extracomunitari debbono rispondere alle prescrizioni di cui all’allegato II del decreto in relazione alla loro data di costruzione. Per le operazioni che rientrano nella sua specifica competenza il CPA, subordinatamente all’esito positivo della visita e prova, emette il certificato di approvazione allegando copia autentica della documentazione prodotta unitamente alla domanda e prima specificata.
c) rilascio dei documenti di circolazione
Il competente UMC, sulla base degli esiti positivi della visita e prova dallo stesso effettuata ovvero sulla scorta del certificato di approvazione emesso dal CPA ovvero sulla scorta della documentazione estera per i veicoli provenienti da Paesi della Comunità europea o dalla Spazio economico europeo, ivi compresi gli Stati ad essi assimilati, rilascia i documenti di circolazione e le targhe secondo le modalità di cui all’art. 93 del Codice della strada, annotando nelle righe descrittive “veicolo di interesse storico e 13 collezionistico, iscritto al n. …… del Registro…(specificare)”, acquisendo agli atti, in allegato alla domanda, copia del certificato di rilevanza storica e collezionistico, la documentazione estera e ritira, per i casi previsti dalle disposizioni in materia di nazionalizzazioni, le eventuali targhe estere.
d) adempimenti successivi da parte dell’UMC
Si ricorda che per i veicoli di provenienza CE o SEE sussiste l’obbligo di informare lo
Stato di origine dell’avvenuta immatricolazione in Italia.
3. Disposizioni transitorie e finali
Sono abrogate le circolari:
- prot. n. 2280/4356 DC IV n. A072 (n. 170/86) del 15 settembre 1986:
- prot. n. 256-CT-AG del 30 marzo 2001
- prot. n. 51067/23.25 del 17 giugno 2008
- ogni altra precedente disposizione in contrasto con le presenti.
Sono fatte salve le procedure per l’iscrizione dei veicoli al Pubblico Registro Autoveicoli.
Il CAPO DIPARTIMENTO (Dott. Ing. Amedeo FUMERO) NS
Statuto
Decreto ministeriale
Aci storico
Aci storico bloccato
Bollo auto esenzione
Bollo auto 2013: esenzioni
Esenzioni 2013
Sono esenti dal pagamento del bollo auto:
1) I veicoli adattati per il trasporto delle persone disabili; l'adattamento del veicolo deve essere annotato sulla carta di circolazione.
2) I veicoli di proprietà di soggetti non vedenti, sordomuti, con grave handicap psichico o mentale, invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni o veicoli intestati a familiari di cui tali soggetti sono fiscalmente a carico.
L'esenzione può essere richiesta per un solo veicolo.
Sono esclusi dall'esenzione i veicoli alimentati a benzina con cilindrata superiore a 2000 c.c. e i veicoli alimentati a gasolio con cilindrata superiore a 2800 c.c.
3) Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione: sono esclusi dall'esenzione i veicoli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza).
4) I veicoli delle organizzazione di volontariato, i veicoli per trasporto specifico, i veicoli destinati al servizio antincendio come previsto dalla L.R. 22 settembre 2003, n. 49.
Se i veicoli di cui al punto 3 vengono posti in circolazione sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione annua per l'importo di € 28,40 (autoveicoli) e € 11,36 (motoveicoli).
Le possibili esenzioni dalla tassa automobilistica sono l'esenzione per disabili, per i veicoli delle organizzazioni di volontariato, per i veicoli per trasporto specifico, per i veicoli consegnati a rivenditori autorizzati, per i veicoli destinati al servizio antincendio.
Esenzione per disabili
Le esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica a favore delle persone disabili sono disciplinate dalla Legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 e succ.mod."Norme in materia di tasse automobilistiche regionali", capo II artt. n.3, 4 e 5.
Soggetti beneficiari
L'esenzione spetta alla persona disabile o alla persona di cui il disabile risulta fiscalmente a carico.
I beneficiari sono tenuti a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla concessione dell'esenzione entro il termine perentorio di 40 (quaranta) giorni, pena l'applicazione di sanzione amministrativa di importo compreso tra i 50,00 e i 200,00 euro.
Disabilità
Il beneficio spetta nel caso in cui sia riconosciuta da una Commissione Medica Pubblica una delle seguenti disabilità:
a) ridotte o impedite capacità motorie permanenti, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria. Gli adattamenti al veicolo, sia quelli relativi ai comandi guida sia quelli relativi all'allestimento interno o della carrozzeria per agevolare il trasporto di soggetti disabili, devono risultare dalla carta di circolazione. Gli adattamenti per la guida, devono essere prescritti in sede di visita dalle Commissioni Mediche Locali di cui all'art. 119, comma 4, lettera a) del Codice della Strada e annotati sulla patente speciale di guida;
b) handicap in situazione di gravità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazioni;
c) limitazione della capacità di deambulazione con riconoscimento della indennità di accompagnamento;
d) cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione o un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%;
e) sordomutismo dalla nascita o sordità prelinguale (prima dell'apprendimento della lingua parlata);
f) handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
N.B. Il diritto all'esenzione spetta quando la situazione di disabilità è riconosciuta in modo permanente, senza previsione di revisione.
Veicoli agevolabili
L'esenzione può essere riconosciuta per un solo veicolo.
Sono ammessi al beneficio dell'esenzione i veicoli di cui al D.Lgs 285/92 (Nuovo Codice della Strada) art. 53, c. 1, lett. b), c) ed f) e art. 54, c.1, lett. a), c) ed f) di cilindrata non superiore a 2.000 centrimetri cubici se alimentati a benzina e di cilindrata non superiore a 2.800 centimetri cubici se alimentati a gasolio:
- autovetture
- autoveicoli per trasporto promiscuo
- autoveicoli per trasporti specifici
- motocarrozzette
- motoveicoli per il trasporto promiscuo
- motoveicoli per trasporti specifici
- veicoli per uso di invalidi con le caratteristiche di cui all'art. 196 del D.P.R. n. 485/92 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada" (velocipedi con motore ausiliario, motocicli leggeri, motocarrozzette leggere).
Nota B - Per i non vedenti e i sordomuti l'esenzione spetta solo per autovetture e autoveicoli, non per motoveicoli.
Istanza di esenzione
Le domande di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica possono essere presentate presso un qualsiasi sportello A.C.I. (Automobile Club Italia) del territorio della Regione Toscana.
Nel caso di impossibilità a presentarsi presso uno sportello, la domanda di esenzione può essere inoltrata tramite servizio postale a mezzo raccomandata, allegando copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.
Modello E di richiesta di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai sensi della L.R. 49/2003 e del decreto del presidente della Giunta regionale 3 gennaio 2005 n.10/R.
Documentazione da allegare
a) fotocopia della carta di circolazione del veicolo da esentare;
b) nel caso di veicolo non intestato al disabile, copia della documentazione che attesti che quest'ultimo è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo;
c) copia del verbale di accertamento sanitario rilasciato da una Commissione Medica Pubblica;
d) nel caso di veicolo adattato nei comandi guida, in funzione di disabilità motoria, fotocopia della patente di guida speciale da cui risulta la prescrizione di guida con adattamenti.
Nel caso di impossibilità a presentare la documentazione di cui alle lettere b) e c) è possibile procedere ad autocertificare, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 "Testo delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", i seguenti requisiti:
- la qualità di "fiscalmente a carico" riferita al disabile, nel caso di veicolo intestato ad altro soggetto;
- la disabilità accertata in sede di visita della Commissione Medica Pubblica, con espressa indicazione della Commissione stessa.
Decorrenza dell'esenzione
L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto di presentazione della relativa istanza.
Trasferimento dell'esenzione su un altro veicolo
L'esenzione può essere trasferita su un altro veicolo di proprietà della persona disabile o del soggetto di cui il disabile risulti fiscalmente a carico con una comunicazione da presentare ad un qualsiasi sportello A.C.I. (Automobile Club Italia) entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data in cui si è verificata la sostituzione del veicolo. La comunicazione pervenuta agli uffici A.C.I oltre tale termine, o la mancata comunicazione, comporta esclusivamente l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 200,00 e non il mancato riconoscimento del diritto all'esenzione sul nuovo veicolo che potrà essere riconosciuto anche per i periodi tributari precedenti alla tardiva comunicazione - Modello G di richiesta di trasferimento/uscita dall'esenzione.
Esenzione per organizzazioni di volontariato
Le esenzioni dei veicoli di proprietà delle Organizzazioni di volontariato sono disciplinate dalla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 e succ. mod., art.6.
Soggetti beneficiari
L'esenzione è concessa a favore delle Organizzazioni iscritte nel registro regionale di cui alla Legge Regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato).
Veicoli agevolabili
Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli, esclusivamente utilizzati ai fini istituzionali, di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni del volontariato di cui alla L.R. n. 28/93.
Istanza di esenzione
La domanda di esenzione deve essere presentata, in carta semplice a firma del legale rappresentante, presso una delegazione A.C.I. del territorio della Regione Toscana.
La richiesta di esenzione dovrà contenere (come allegato a parte ovvero in calce alla domanda medesima) anche una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione), nella quale si attesta che l'Organizzazione è iscritta nel registro del volontariato della Toscana con indicazione degli estremi dell'atto di iscrizione nonché l'attestazione che i mezzi esentabili sono utilizzati esclusivamente per fini istituzionali.
Modello F di richiesta di istanza di esenzione per Organizzazioni di volontariato
Documentazione
In allegato alla domanda dovrà essere prodotta copia del libretto di circolazione dei veicoli di cui si richiede l'esenzione.
Modello H per richiesta di riesame dell'esenzione
Decorrenza dell'esenzione
L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto di presentazione dell'istanza.
Esenzione per i veicoli per trasporto specifico (Onlus)
L'esenzione di tali veicoli è disciplinata dalla Legge Regionale 22 settembre 2003, n. 49 (e successive modificazioni), art. 7.
Soggetti beneficiari
L'esenzione è concessa a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) iscritte all'anagrafe unica delle O.N.L.U.S. ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia 18 luglio 2003, n. 266, degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie Locali.
Veicoli agevolabili
Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli adattati per usi specifici di proprietà delle O.N.L.U.S., degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie Locali.
L'esenzione spetta solo per veicoli adattati:
ambulanze di trasporto, trasporto specifico di persone in determinate condizioni trasporto di organi e sangue
L'adattamento deve risultare sulla carta di circolazione.
Istanza di esenzione
La domanda di esenzione deve essere presentata, in carta semplice a firma del legale rappresentante, presso una delegazione A.C.I. del territorio della Regione Toscana.
La richiesta di esenzione dovrà contenere (come allegato a parte ovvero in calce alla domanda medesima) anche una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante secondo le modalità del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione), nella quale si attesta che l'Organizzazione ha presentato domanda di iscrizione all' Anagrafe Unica delle ONLUS, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia 18 luglio 2003 n. 266, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, con indicazione della data di presentazione della domanda.
Documentazione
In allegato alla domanda dovrà essere prodotta copia del libretto di circolazione dei veicoli di cui si richiede l'esenzione.
Decorrenza dell'esenzione
L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto di presentazione dell'istanza.
Esenzione per i veicoli consegnati a rivenditori autorizzati
A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli elenchi di esenzione e i supporti magnetici per i veicoli consegnati a rivenditori autorizzati devono essere spediti mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a:
Regione Toscana
Direzione Generale Organizzazione e Risorse
Area di Coordinamento Risorse Finanziarie
settore Tributi e sanzioni
Via di Novoli, 26
50127 Firenze
Il versamento del diritto fisso corrispondente a € 1,55 per ogni veicolo, deve essere effettuato sul conto corrente postale n° 32468530 intestato a Regione Toscana - Tesoreria Regionale con la causale"Proventi L. 187/90".
Esenzione per i veicoli destinati al servizio antincendio
Riferimenti normativi
L.R. 22 settembre 2003, n. 49 (e successive modificazioni). Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi, individuati dai piani operativi annuali provinciali antincendi boschivi di cui alla L.R. 39/2000 (Legge Forestale della Toscana) art. 74, comma 6, come sostituito dalla L.R. 1/2003, art. 50.
Documentazione da presentare
a) domanda di esenzione, redatta su carta semplice, da presentare presso una delegazione ACI o presso un'Agenzia pratiche auto-moto convenzionata;
b) fotocopia della carta di circolazione.
I requisiti necessari alla concessione del beneficio saranno accertati direttamente da ACI presso i competenti uffici regionali (Organizzazione Antincendi Boschivi della Regione Toscana).
Decorrenza dell'esenzione
L'esenzione decorre dall'anno tributario in corso all'atto di presentazione dell'istanza di esenzione. L'esenzione ha carattere permanente. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari comunicare tempestivamente ad ACI l'eventuale decadenza dei requisiti che hanno determinato l'esenzione (cancellazione dagli archivi del servizio AIB, vendita del mezzo, ecc.), pena sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 200,00.
La batosta sulle auto d’epoca
Bolla auto, perché non pagarlo
Buongiorno cari lettori TI POSSO AIUTARE GRATIS !?!
Sono un dipendente dell'agenzia riscossioni tasse,la tanto,anzi tantissimo odiata EQUITALIA
Oggi volevo parlarvi di una mia ESPERIENZA DIRETTA con una delle tante cose,
ILLEGALI,che vi sono in Italia,cioè il pagamento del BOLLO AUTO.
Infatti io personalmente non lo pago perché da quando sono venuto a sapere della sua illegalità,
grazie al mio giro di conoscenze ,ho smesso di pagarlo e ho denunciato
l'accaduto alla Commissione Europea. Per chi non lo sapesse il BOLO AUTO è la vecchia tassa di circolazione,
divenuta poi di proprietà, e vi posso dire a cosa si va incontro a non pagarlo:
Diciamo che se il bollo è pagato in ritardo al costo dell'imposta va aggiunta la sanzione amministrativa del 6%
e degli interessi in ragione del 2,50%;se non si paga il bollo entro tre anni dalla scadenza,
l' Ente impositore può pretendere la tassa, tramite Agenzia di Riscossione(Equitalia), maggiorato della sanzione,
degli interessi e delle spese di recupero del credito.
Iniziamo a dire che la TASSA DI POSSESSO su una cosa tua è la cosa più assurda che ci sia,
infatti è come se pagassi l'affitto su di una casa di tua proprietà,comprata o costruita con i tuoi soldi.
Inoltre il bollo auto, o tassa di proprietà, è una prerogativa del tutto italiana,
nei paesi dell'unione europea non c'è. Pertanto anche all'Italia è stata chiesta la rimozione di questa tassa per allinearsi agli altri paesi.
Abolizione che non è mai avvenuta così che, ogni anno, l'Italia paga una megamulta alla comissione europea proprio perché continua a chiedere
a noi cittadini il pagamento del bollo.
Il problema è che le entrate dei bolli auto sono nettamente superiori alla multa da pagare,
ne consegue che l'Italia se ne frega, continua a pagare la multa e riscuotere il bollo TANTO LE CONVIENE
Quindi per far si che questa riscossione di questa tassa il illegale termini,nessuno più deve pagare il bollo
e quando vi arriva a casa la lettera di pagamento, andate da un avvocato e chiedete di denunciare lo stato tramite la commissione europea
ARTICOLI